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Gent.mi genitori della scuola secondaria di I grado,
la decisione assunta relativa al divieto di uscita autonoma degli alunni nasce dalla consapevolezza dello stato attuale della legislazione vigente che è a completa garanzia dell’incolumità dei nostri bambini.
La legge impone infatti che spetta ai genitori e a tutti coloro che se ne prendono cura, tutelare la salute e sicurezza dei minori vigilando ed eliminando gli ostacoli che possono metterla a rischio.
Nel caso specifico della scuola, l’obbligo del Dirigente Scolastico, derivante dall’applicazione dell’art. 25 del D. Lgs. 165/2001, è quello di rimuovere gli impedimenti che possono pregiudicare l’incolumità degli alunni organizzandone l’uscita in condizioni di sicurezza.
In applicazione di questo principio diverse sentenze come l’ultima della Corte di Cassazione n.21593 del 19 settembre 2017 stabiliscono quale principio costante e generale che i minori, durante tutto l’arco di tempo della loro presenza a scuola, uscita compresa, devono passare dalla sorveglianza di un adulto a quella di un altro adulto, familiare o delegato dalla famiglia medesima.
Pertanto, pur consapevole che l’ipotesi di un’uscita autonoma ha indubbi vantaggi sullo sviluppo dell’autonomia personale e sulla maturazione del senso di responsabilità del minore, a tutt’oggi ciò non è possibile in quanto incorreremmo tutti in comportamenti contra legem qualora lo facessimo.
Non mancherà tuttavia il mio impegno, attuato fin da adesso, a cercare soluzioni alternative che risolvano i problemi oggettivi che le famiglie possono avere nel prelevare i figli a scuola. Si dispone, pertanto, l’autorizzazione momentanea fino al 7 ottobre 2017 all’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di 1^ grado, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità e di impossibilità per motivi certificati.
Con l’auspicio di essere stata sufficientemente chiara ed esaustiva, Vi invito vivamente a trovare soluzioni che siano rispettose della legge, ma che soprattutto tutelino la sicurezza dei nostri ragazzi.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Maiello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
La normativa in merito è vastissima ma, a solo titolo esemplificativo si possono consultare il Codice Civile art. 2047 e 2048, la legge 312/1980, il D. Lgs. 297/1994 art. 10 e il decreto del Presidente della repubblica 275/99 art. 3, 4, 8 che parlano nello specifico della scuola e delle sue responsabilità
Le sentenze richiamate sono le seguenti: Sentenza della Corte di Cassazione n. 5424 del 5/09/1986 Sentenza della Corte di Cassazione n. 2590 del 28/07/1972 Sentenza della Corte di Cassazione n. 2342 del 7/06/1977 3 Sentenza della Corte di Cassazione n. 894 del 4/03/1977 4Sentenza della Corte di cassazione n. 3074 del 30/03/1999